FAQ
Domande e risposte per chiarire i tuoi dubbi
Cosa sono i disturbi specifici dell’apprendimento (DSA)?
I DSA sono disturbi del neurosviluppo che riguardano la capacità di leggere, scrivere e calcolare in modo corretto e rapido che si manifestano con l’inizio della scolarizzazione. Normalmente queste attività avvengono automaticamente, mentre per un bambino con DSA comportano un’enorme fatica e risultati carenti.
I DSA comprendono:
- Dislessia: disturbo specifico della lettura che si manifesta con una difficoltà nella decodifica del testo;
- Disortografia: disturbo specifico della scrittura che si manifesta con difficoltà nella competenza ortografica e nella competenza fonografica;
- Disgrafia: disturbo specifico della grafia che si manifesta con una difficoltà nell’abilità motoria della scrittura;
- Discalculia: disturbo specifico dell’abilità di numero e di calcolo che si manifesta con una difficoltà nel comprendere e operare con i numeri.
Quali sono le cause di un DSA?
Questi disturbi dipendono dalle diverse modalità di funzionamento delle reti neuronali coinvolte nei processi di lettura, scrittura e calcolo. Non sono causati né da un deficit di intelligenza, né da problemi ambientali o psicologici o da deficit sensoriali.
Quando può essere effettuata la diagnosi di DSA?
La diagnosi dei DSA può essere fatta solo dopo la fine della seconda primaria (area letto-scrittura) e dopo la fine delle terza primaria (area del calcolo), ma alcuni indicatori precoci di rischio possono essere individuati già dai 4 o 5 anni del bambino. In caso di difficoltà osservate e soprattutto se in famiglia sono già presenti altri casi di DSA, è consigliabile effettuare una valutazione specialistica anche prima della II-III primaria, per poter potenziare le aree di difficoltà e prevenire altre conseguenze negative.
Quali sono gli indicatori precoci di rischio di DSA nella scuola dell’infanzia (a 5 anni)?
Difficoltà comunicative linguistiche:
• scarsa conoscenza delle parole e dei significati;
• difficoltà con filastrocche e frasi in rima;
• scarsa capacità di costruzione della frase;
• problemi di memoria nell’apprendere le parole.
Difficoltà motorio-prassiche:
• scarsa capacità di disegno, sia nella rappresentazione che nella riproduzione di figure geometriche;
• scarsa manualità sia fine che globale.
Difficoltà uditive e visuo-spaziali:
• difficoltà nel ripetere e individuare toni, suoni, sillabe e parole simili;
• scarsa capacità di organizzazione in giochi di manipolazione e labirinti;
• difficoltà nel ritagliare o nel costruire.
Quali sono gli indicatori di rischio di DSA alla fine della prima primaria?
Difficoltà nella lettura e nella scrittura
• Difficoltà nell’associazione grafema-fonema e viceversa
• Mancato raggiungimento del controllo sillabico in lettura e scrittura
• Eccessiva lentezza nella lettura e scrittura
• Incapacità a produrre lettere in stampato maiuscolo in modo riconoscibile
Difficoltà nell’uso dei numeri
• Mancato riconoscimento di piccole quantità entro il 10
• Non acquisita capacità di lettura e scrittura di numeri entro il 10
• Non acquisita l’abilità di calcolo orale entro il 10, neanche con supporto concreto
Chi fa la certificazione di DSA?
I professionisti autorizzati a redigere certificazioni di DSA valide ai fini scolastici sono esclusivamente:
• i servizi di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza pubblici e privati accreditati
• i servizi di riabilitazione dell’età evolutiva privati accreditati
• le équipe di professionisti autorizzati dalle ASL della Lombardia a effettuare la prima certificazione diagnostica dei DSA valida ai fini scolastici, con costi a carico della famiglia. Le équipe devono essere obbligatoriamente composte dalle tre figure professionali previste dalla normativa (Neuropsichiatra, Psicologo e Logopedista) che valutano il caso in modo coordinato. L’elenco dei soggetti autorizzati ha valore su tutto il territorio regionale ed è reperibile sui siti delle ASL.
Che differenza c’è tra diagnosi e certificazione?
Per “certificazione” si intende un documento, con valore legale, che attesta il diritto dell’interessato ad avvalersi delle misure previste da precise disposizioni di legge (in questo caso dalla Legge 170/2010). Per “diagnosi” si intende invece un giudizio clinico, attestante la presenza di una patologia o di un disturbo, che può essere rilasciato da un medico, da uno psicologo o comunque da uno specialista iscritto negli albi delle professioni sanitarie.
Come è strutturata la relazione di certificazione?
Il documento contiene l’esatta dicitura dei disturbi caratterizzanti l’apprendimento del bambino/ragazzo (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia) con relativi codici, le note anamnestiche (storia di sviluppo e scolastica del bambino, famigliarità per DSA…), l’illustrazione delle prove svolte e dei punteggi ottenuti dal bambino/ragazzo ai test, l’indicazione di intervento (trattamento, percorso riabilitativo o di potenziamento…), gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui ha bisogno per essere messo nelle medesime condizioni di apprendimento dei compagni.
La certificazione di DSA ha una scadenza?
La certificazione è valida per l’intero percorso di studi. (Nota Regione Lombardia 21 febbraio 2013 Prot. H1.2013.0006315). Il profilo funzionale e le indicazioni per l’intervento devono essere aggiornati su indicazione del referente della valutazione oppure nel caso la scuola o la famiglia rilevino cambiamenti significativi.
Cosa di intende per trattamento?
Si intende un intervento specialistico riabilitativo di tipo clinico, poiché essendo i DSA disturbi di natura neurobiologica complessi non possono essere gestiti unicamente dalla scuola con interventi di potenziamento didattico. È di competenza dello psicologo, o di altra figura sanitaria, con una adeguata formazione in diagnosi e riabilitazione dei DSA.
Quali interventi riabilitativi o trattamenti sono indicati?
Sarà lo specialista a identificare il trattamento più efficace, che dovrà tenere conto delle caratteristiche e manifestazioni del disturbo oltre che delle abilità integre, i cosiddetti punti di forza del bambino. Ogni trattamento, infatti, deve essere personalizzato. E’ opportuno tenere presente, comunque, che i DSA non sono di per sé “guaribili”, in quanto dipendono da fattori congeniti non modificabili, ma che tuttavia, nella maggior parte dei casi e in misura dipendente dalla gravità del deficit, si riducono con adeguati interventi abilitativi e corrette procedure educative. In altre parole ciò significa che nel bambino con DSA non dobbiamo aspettarci, anche intervenendo, l’improvvisa scomparsa della difficoltà, ma un lento e progressivo percorso di miglioramento, che in molti casi non porta, come già detto, alla remissione totale del disturbo.
In considerazione di questo, lo scopo di un trattamento rivolto ad un bambino con DSA include diversi aspetti quali:
1. favorire la migliore evoluzione delle competenze in esame, nonostante la presenza di uno specifico deficit
2. fornire strumenti e strategie per poter apprendere attraverso “strade alternative a quella deficitaria”
3. “gestire” nel modo migliore la situazione di difficoltà
4. evitare che si sviluppino altre forme di disagio.
Cosa fare con la scuola in caso di diagnosi di DSA (Disturbo Specifico dell'Apprendimento)?
La famiglia consegna copia della certificazione al Dirigente Scolastico e ottiene ricevuta di consegna; la certificazione viene inserita nel fascicolo personale dell’alunno. Il Dirigente Scolastico informa il Referente DSA e consegna copia della certificazione al coordinatore di classe, che la condivide con il gruppo dei docenti. Il Consiglio di Classe provvede alla stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP).
Cos'è il PDP?
È il Piano Didattico Personalizzato, previsto dalla legge 170/2010 e nel decreto attuativo 5669/2011. Serve a garantire il diritto allo studio di alunni e studenti con DSA.
Il PDP è un “contratto condiviso” fra docenti, istituzione scolastiche, istituzioni socio-sanitarie e famiglia utile a individuare e organizzare un percorso personalizzato. All’interno del PDP devono essere definiti tutti i supporti e gli accorgimenti necessari a realizzare il successo scolastico degli alunni con DSA. Si tratta, quindi, di un progetto educativo e didattico personalizzato, cioè di un intervento commisurato alle potenzialità dell’alunno che rispetti i suoi tempi di apprendimento e ne valuti i progressi rispetto alle abilità di partenza. Deve essere redatto dal Consiglio di Classe entro la fine del primo trimestre, coinvolgendo la famiglia e, se possibile, il tecnico che ha rilasciato la diagnosi. Deve contenere indicazioni sugli strumenti con cui si intende sostenere il ragazzo nel percorso di studio (comprese le misure dispensative e gli strumenti compensativi). La valutazione periodica, in corso d’anno, e quella finale, in sede d’esame, deve essere coerente con gli interventi pedagogico-didattici previsti nel PDP.
Cosa deve contenere un PDP?
Le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 indicano che «… dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: dati anagrafici dell’alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate». Per ciascuna materia o ambito di studi vanno individuati gli obiettivi ed i contenuti fondamentali che l’allievo deve acquisire nell’anno scolastico. Vanno precisate le strategie metodologico-didattiche a lui più adatte, cioè che tengano conto dei suoi tempi di elaborazione, di produzione, di comprensione delle consegne. Inoltre, il volume delle attività di studio deve essere compatibile con le sue specifiche possibilità, capacità e potenzialità. Quindi saranno indicati anche la giusta quantità di compiti e di richieste in fase di verifica e l’uso di mediatori didattici che possono facilitargli l’apprendimento (immagini, schemi, mappe …). Devono essere precisate le modalità di verifica (per es., tempi più lunghi per le prove scritte; testo della verifica scritta in formato digitale; riduzione/selezione della quantità di esercizi nelle verifiche scritte; interrogazioni programmate, con supporto di mappe, cartine, immagini, ecc.; prove orali per compensare le prove scritte, …) e i criteri di valutazione (per es. non valutazione degli errori ortografici; valutazione delle conoscenze e non delle carenze; valutazione attenta più ai contenuti che alla forma).
Cosa e quali sono gli strumenti compensativi per gli alunni con DSA?
Premettendo che ogni alunno con DSA ha caratteristiche proprie che richiedono strumenti personalizzati adeguati, le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 specificano che «Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Fra i più noti indichiamo: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc. Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti non è immediato e i docenti – anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto – avranno cura di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA».
Cosa e quali sono le misure dispensative per gli alunni con DSA?
Le “Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento” allegate al Decreto 5669/2011 (art. 3) indicano che «Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l’apprendimento. Per esempio, non è utile far leggere a un alunno con Dislessia un lungo brano, in quanto l’esercizio, per via del disturbo, non migliora la sua prestazione nella lettura. Rientrano tra le misure dispensative altresì le interrogazioni programmate, l’uso del vocabolario, poter svolgere una prova su un contenuto comunque disciplinarmente significativo, ma ridotto, o tempi più lunghi per le verifiche. L’adozione delle misure dispensative dovrà essere sempre valutata sulla base dell’effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare, in ordine agli obiettivi, il percorso di apprendimento dell’alunno o dello studente in questione».
Come si valuta uno studente DSA?
La valutazione e le modalità di verifica devono essere in linea con il PDP del ragazzo e tutelate dalla legge 170/2010. Premettendo che deve essere concesso di dimostrare appieno il livello di apprendimento raggiunto, mediante l’applicazione di tutte le misure che determinano le condizioni ottimali per l’espletamento delle prove da valutare, bisogna prestare attenzione anche a altri fattori. In linea di massima si può affermare che bisognerebbe valutare il contenuto più che la forma. Questo significa, ad esempio, considerare l’esposizione e la capacità di elaborazione dei contenuti invece che gli errori ortografici nel tema di un ragazzo disortografico. Allo stesso modo, nelle prove di matematica, bisognerebbe comprendere se è stato eseguito correttamente il procedimento di calcolo al di là degli errori nel risultato. Alla base di una corretta capacità di valutazione restano la conoscenza della persona e la verifica degli errori ricorrenti, utili a comprendere in cosa consistono gli errori tipici del disturbo specifico d’apprendimento.
Dove un’insufficienza nello scritto è imputabile a un DSA, e non alla mancanza di studio, è opportuno prevedere una compensazione orale.
Come individuare i software compensativi necessari e quale finalità ha il loro utilizzo?
Gli strumenti compensativi necessari sono indicati dallo specialista in base alla diagnosi e al profilo di abilità e difficoltà del bambino. Questi strumenti -che possono comprendere sintetizzatori vocali e creatori di mappe concettuali- e i percorsi necessari per impararne l’utilizzo funzionale, permettono allo studente di diventare gradualmente autonomo nella gestione del lavoro scolastico.
Quale è la normativa di riferimento per i DSA?
I riferimenti legislativi principali sono la legge 170/2010, che si pone l’obiettivo di garantire il diritto allo studio degli studenti con DSA, il decreto ministeriale del 12 luglio 2011 e le allegate linee guida.
Cosa sono i BES?
I Bisogni Educativi Speciali (BES) sono quelle particolari esigenze educative che possono manifestare gli alunni, anche solo per determinati periodi, «per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta» (Direttiva Ministeriale del 27.12.2012). Tale Direttiva riassume i BES in tre grandi sottocategorie: quella della disabilità (tutelata dalla L.104/92), quella dei disturbi evolutivi specifici (tra i quali i DSA, tutelati dalla L.170/2010, i deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, l’ADHD e i borderline cognitivi, che sono considerati un caso di confine tra i disturbi evolutivi e la disabilità), e quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. In ambito clinico esistono anche altri disturbi o situazioni non menzionati specificamente dalla Direttiva, quali ad esempio i disturbi dell’apprendimento non specifici, i disturbi dell’umore, i disturbi d’ansia, che possono essere ricompresi tra i BES.
Esiste la diagnosi di BES?
No, si tratta di una definizione pedagogica e non clinica. La diagnosi è un processo di tipo clinico che dà esito a un codice nosografico tra quelli contenuti nei manuali diagnostici di riferimento (ICD-10 e DSM-5). Il termine BES non indica un’etichetta diagnostica, di conseguenza non esiste la diagnosi di BES.
Gli alunni con BES possono avere una diagnosi?
Alcuni sì, poiché tra le tipologie di BES sono ricompresi anche altri disturbi oltre ai DSA, quali ad esempio il Funzionamento Intellettivo Limite (FIL), i Disturbi Specifici del Linguaggio (DSL), il Disturbo della Coordinazione Motoria, l’ADHD.
Quale normativa tutela gli alunni con BES?
I BES sono tutelati dalla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e le successive circolari ministeriali. La Direttiva estende a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. In particolare la Circolare Ministeriale n.8 del 6 marzo 2013, prot. n.561, sottolinea l’urgenza di applicare la normativa già destinata agli alunni con DSA anche a tutti quegli alunni che manifestano bisogni educativi speciali.
Per gli alunni con BES è prevista la stesura del PDP?
Sì, sia per quelli con una diagnosi/certificazione (come nel caso dei DSA o di altri disturbi evolutivi), sia per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali che non hanno una diagnosi, ma che vengono riconosciuti dal Consiglio di Classe (area dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale).
info@compitipoint.it
(+39) 342 0246839